La Storia del Microcredito

Le origini del microcredito, nella sua attuale applicazione, possono essere collegate a diverse organizzazioni fondate in Bangladesh, in particolare alla Grameen Bank. La Grameen Bank, fondata da Muhammad Yunus nel 1983, è considerata il primo istituto di microcredito moderno: Yunus ha iniziato il progetto in una piccola città, chiamata Jobra, utilizzando il proprio denaro per fornire piccoli prestiti a bassi tassi d’interesse per i poveri delle campagne. Anche se la Grameen Bank è stata costituita inizialmente come organizzazione no-profit, dipendente da sussidi governativi, in seguito divenne una persona giuridica e, nel 2002, venne ribattezzata come Grameen II. Il microcredito ha poi raggiunto l’ America latina con l’istituzione di PRODEM, nata in Bolivia nel 1986. La PRODEM era una banca che successivamente venne trasformata in for-profit Banco Sol. Il microcredito è poi diventato un popolare strumento per lo sviluppo economico, con centinaia di istituzioni emergenti in tutto il terzo mondo. Il suo esempio più noto è rappresentato dall’encomiabile lavoro compiuto da Muhammad Yunus in Bangladesh con la sua Grameen Bank. Concedendo piccoli prestiti a donne e famiglie che non avevano accesso al mercato del credito, Yunus ha sostenuto la rinascita e lo sviluppo di migliaia di attività economiche che sono state importanti per la crescita di intere aree rurali. L’impegno di questo ammirabile uomo è stato riconosciuto a livello mondiale, e gli è valsa l’assegnazione del Premio Nobel per la Pace nel 2006.

 

Muhammad Yunusha riceve nel 2006 il Premio Nobel per la Pace, nella cui motivazione del conferimento si legge soprattutto attraverso la Grameen Bank, il prof. Yunus ha reso il microcredito uno strumento sempre più importante nella lotta alla povertà.

Il Microcredito in Italia

È stato istituito nel 2006 il Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito con il decreto-legge 10 gennaio 2006 n. 2 convertito in legge con la Legge 11 marzo 2006 n. 81. Il Governo Italiano ha emesso la “Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 2010 – Attività del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito” pubblicata sulla GU n. 220 del 20-9-2010. Particolarmente importante, inoltre, risulta l’impegno delle Banche di Credito Cooperativo – Casse Rurali con numerosi progetti e la stipula di convenzioni con enti e associazioni locali, in tema di microcredito.

Le norme sul Microcredito sono state introdotte il 4 settembre 2010 quando è stato pubblicato il Decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141] attuativo della Direttiva comunitaria n. 48/2008, che riforma la disciplina del credito al consumo. Il d.l. 141/2010 ha apportato modifiche al Testo Unico Bancario (D.lgs. 385/1993), prevedendo fra l’altro disposizioni specifiche riguardanti la definizione e le caratteristiche del microcredito, i soggetti finanziabili, gli organismi finanziatori tenuti a iscriversi nell’Albo degli operatori del microcredito presso la Banca d’Italia, l’istituzione di un organismo di gestione e controllo dei finanziatori iscritti all’Albo.
Nel maggio de 2011 (D.L. 13-5-2011 n. 70, Semestre Europeo-Prime disposizioni urgenti per l’economia) il Governo ha trasformato il Comitato nell’Ente Nazionale per il Microcredito (ENM) con l’obiettivo di sradicare la povertà e di supportare la lotta all’esclusione sociale in Italia e, in ambito internazionale, nei paesi in via di sviluppo e nelle economie in transizione, di coordinare con compiti di promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli «strumenti microfinanziari» promossi dall’ Unione europea, nonché delle «attività microfinanziarie» realizzate a valere su fondi dell’Unione Europea (Legge del 12 luglio 2011 n.106, art.8, c.4 bis lettera b).

La sua nomina è stata inserita nel cosiddetto «Decreto Sviluppo», il decreto legge 169/2012, che ha introdotto ulteriori modifiche in materia. Secondo la disciplina legislativa del microcredito, i finanziamenti consistono in un prestito di limitato importo con obbligo di restituzione, concesso in assenza di particolari garanzie a soggetti svantaggiati o in difficoltà economica, mirato al finanziamento di microimprese, alla creazione di occupazione (autoimpiego), al sostegno socio-assistenziale nonché agli studi, supportato da peculiari azioni di accoglienza, ascolto e accompagnamento.

 Le categorie a cui può essere concesso il microcredito sono fondamentalmente due:

 a) Persone fisiche, società di persone, S.r.l.s. ex art. 2436 C.C., associazioni e società cooperativeper l’avvio o l’esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa. L’importo massimo erogabile, salvo eccezioni, è di 45.000 euro e non sono richieste garanzie reali. Sono previsti servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio; 

b) Persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica e sociale, per un importo massimo di 10.000 euro e non sono richieste garanzie reali.

Nel primo trienio osservato (2010-2012) sono stati erogati 7.167 microprestiti, per un ammontare complessivo di oltre 63 milioni di euro. Il monitoraggio ha rivolto particolare attenzione alle aree più svantaggiate d’Italia e alle Regioni a “obiettivo convergenza” (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) con un Prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media europea.

Per l’incarico quadriennale il presidente dell’Ente percepisce un emolumento annuo pari a 108 000 euro.

L’articolo 39 del D.L. 201/2011 (cd. «Salva Italia») è intervenuto in materia di Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese destinato alla microimprenditorialità, prevedendo che la garanzia diretta e la controgaranzia possano essere concesse a valere sulle disponibilità del citato Fondo di garanzia fino all’80% dell’ammontare delle operazioni finanziarie a favore di piccole e medie imprese e consorzi ubicati in tutto il territorio nazionale, purché rientranti nei limiti previsti dalla vigente normativa comunitaria. Recenti disposizioni del fondo per il microcredito prevedono che nel Fondo di garanzia possono inoltre affluire anche contributi su base volontaria, visto l’articolo I, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Il rapporto Ente Nazionale per il microcredito, aggiornato a giugno 2018 evidenzia come lo strumento sia utile alla ripresa economica e allo sviluppo dell’autoimpresa e della imprenditorialità. Secondo i dati ci sarebbe stato un incremento del 230% nelle richieste, che entro fine anno raggiungerebbero quota 3000 proprio grazie al modello implementato dall’ENM e denominato via italiana al microcredito e alla microfinanza, basato su un sistema di tutoraggio importante per il sostegno alle microimprese.

Noi di CreditoMicro.it confidiamo e crediamo nell’ evoluzione di questo strumento ed occasione di crescita per tutte le realtà sul territorio Italiano che abbiano intenzione di rivalersi sui propri diritti ed ottenere un altra opportunità di successo nel mondo imprenditoriale.

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